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Nel matrimonio Costituzione e Codice Civile disciplinano il matrimonio.

Per quanto riguarda la prima, ad esempio, si ricorda l’Articolo 29. “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio […]”. Si basa sull’uguaglianza sia morale che giuridica dei coniugi secondo regole dettate dalla legge che preserva l’unità familiare.
L’Articolo 30 ancora, stabilisce che grazie al matrimonio si possono riconoscere figli nati precedentemente. “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli […]”.

Durante il matrimonio civile, che garantisce automaticamente tutti gli effetti legali e amministrativi, si assiste alla lettura di alcuni articoli del Codice Civile che lo regolano, ovvero il 143, 144 e 147.
Il primo afferma che “[…] marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti […] a contribuire ai bisogni della famiglia”.
L’Articolo 144 definisce l’accordo sull’indirizzo della residenza della vita familiare, e l’Articolo 147, invece, ricorda che “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli […]”.